Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 709.1. - (Mediazione familiare). - In tutti i casi di esito negativo del tentativo di conciliazione il presidente, salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, invita le parti a rivolgersi a un centro di mediazione familiare, pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonché siano iscritti ad albi nazionali specifici, pubblici o privati, registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo. Il centro di mediazione familiare è scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, è indicato dal giudice. Il giudice fissa, quindi, l'udienza successiva entro una data non posteriore a sessanta giorni.
      Ove l'intervento di mediazione, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di mediazione familiare. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione familiare comprovante l'effettuazione del passaggio informativo, per iniziativa delle parti.

 

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      In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione secondo le modalità di cui al citato primo comma».